PREMIO PER LA NASCITA O L’ADOZIONE DI UN MINORE

A partire dal 4 maggio 2017 sarà disponibile la procedura telematica di acquisizione delle domande relative al premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).Il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Per avere diritto alla prestazione, le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:
via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN forte;
chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
Per la certificazione dello stato di gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni:
presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.
Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

 

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it