INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE IVANA CASTELLO

Gentile sindaco,

nel 2016 è stato rimodulato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Modica, che avrebbe dovuto essere approvato e adottato, dal Consiglio comunale (L. r. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 714 bis), entro il 30 settembre 2016. Entro la stessa data avrebbe dovuto essere inviato alla Corte dei conti della Regione Siciliana per i controlli di competenza. La riformulazione del Piano si imponeva per poter aggiungere alle passività già acclarate oquelle scaturenti dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ammontanti a 65,5 milioni di euro  (Comune di Modica, Piano di riequilibrio, Memorie presentate alla Corte dei conti in merito all’Ordinanza n. 21/2016, sesta pagina, secondo cpv.).

L’importo, secondo i calcoli comunali, va spalmato in quote annuali di 2.183.792,66 euro, per trent’anni.

I lavori per la definizione del Piano, di consueto, si dividono in tre fasi: la rimodulazione tecnico-finanziaria, l’approvazione da parte della Giunta e l’approvazione-adozione del Consiglio. Quest’ultimo è la sola autorità, ai sensi dell’articolo 243 bis del Tuel; ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48; ai sensi dello Statuto comunale e, infine, secondo il convincimento più volte espresso dalla Corte dei conti, che può adottarlo, modificarlo o respingerlo.

In seno all’amministrazione di Modica, tuttavia, tante leggi, tutte che ripetono lo stesso concetto, nel caso nostro lo stesso divieto, sono considerate poco convincenti, per cui è stato deciso che la delibera (di competenza esclusiva del Consiglio comunale) fosse adottata dalla Giunta. La sostituzione (lo scippo) è stata giustificata sostenendo che il Consiglio non poteva deliberare in mancanza del preventivo parere del Collegio dei revisori. In quel periodo, infatti, il Collegio era scaduto e il nuovo non si era insediato.

La Corte dei conti, dunque, si è vista arrivare un atto di esclusiva competenza del Consiglio, deliberato dalla Giunta il 27 settembre, con l’assicurazione che l’adozione sarebbe stata ratificata dal Consiglio appena insediato il Collegio dei revisori. In breve i nuovi revisori si sono insediati (il 5 ottobre 2016), hanno formulato il parere, che non è vincolante, e lo hanno trasmesso al Presidente del Consiglio (il 29 novembre 2016). Il 28 dicembre il Consiglio ha adottato il nuovo Piano con delibera n. 154.

E’ stata compiuta, così, un’operazione assolutamente illegittima che può sintetizzarsi (ora che è stata in qualche modo spiegata) in tre battute. Il Piano:

– è stato adottato dalla giunta usurpando un potere esclusivo del Consiglio;

– è stato inviato alla Corte dei conti tre giorni prima del termine di scadenza;

– è stato sottoposto al Consiglio che lo ha approvato, ratificando (si fa per dire) l’operato della Giunta (Delibera n. 154 del 28 dicembre 2016).

 

Il Piano «ratificato» è stato trasmesso alla Corte dei conti.

Interrelando, così, il termine «approvazione» col termine «ratifica», tutto sarebbe sanato. Se non fosse per l’articolo 243 bis del Tuel; per l’articolo 1, lettera e, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48; per l’articolo 50, comma 5, dello Statuto comunale; e per molteplici deliberazioni della Corte dei conti. Esaminiamoli brevemente.

 

L’articolo 243 bis del Tuel dispone:

1. I comuni e le province per i quali (…) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, (…) possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo (…).

(…)

5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. (…).

 

Il Consiglio comunale, dunque, è titolare del diritto-dovere di deliberare la procedura di riequilibrio pluriennale e di adottare un piano di rientro dai debiti. Il Consiglio, non la Giunta.

 

L’articolo 1, lettera e, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, intitolato alle «Competenze dei consigli», fissa due punti-cardine dell’organizzazione comunale: 1°) il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 2°) gli atti qualificati «fondamentali» alla lettera b dell’articolo 1, lettera e, costituiscono competenza esclusiva del Consiglio. Si tratta di un’elencazione tassativa. Tra gli atti fondamentali sono posti anche i piani di riequilibrio finanziario (lett. b).

Al comma 3 stabilisce testualmente:

 

«3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia.»

 

Siamo così ad una disposizione esplicita che lei ha violato insieme alla Giunta.

 

Lo Statuto comunale all’articolo 50, conformemente alla legge regionale n. 48 del 1991, dispone:

 

«1:  – Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.  – Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge (L. r. 48/91, art. 1 lett. e).

3.  – Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4.  – Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

5.  – Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune.

 

Sembra strutturato apposta per contestare la delibera in discussione. La prima espressione, «Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo» del Comune, afferma che la decisione di articolare e adottare il Piano di riequilibrio finanziario spetta al Consiglio in quanto titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 50, n. 1). Al numero 2 si aggiunge che le competenze del Consiglio sono determinate all’articolo 1, lettera e, della legge regionale n. 48 del 1991, in cui si definiscono gli atti fondamentali, tra cui i piani finanziari (art. 1, lettera e, n. 2, lettera b). Si precisa che le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del Consiglio comunale (comma 4). Si esclude, dunque, ancora una volta, l’interposizione di altri organi anche in materia di variazioni di bilancio.

Al n. 5 si ribadisce che nessuna deliberazione in merito agli atti fondamentali del Consiglio può essere assunta da altri organi del Comune.

Posso chiedere, dunque, alla luce dell’articolo 50 dello Statuto comunale e dell’articolo 1, lettera e, della legge regionale n. 48 del 1991, cosa ha inteso fare il sindaco quando ha sostituito la giunta al Consiglio in una materia in cui la sostituzione è vietata per legge?

Anche la Corte dei conti, dulcis in fundo, si è più volte pronunciata in merito alla possibilità di interposizione, e non l’ammette nemmeno in via di urgenza. Lo ha spiegato, da ultimo e proprio a seguito di una sua richiesta di parere con nota prot. n. 9932 del 16 marzo 2015. La risposta è sviluppata nella Deliberazione n. 177/2015/PAR adottata il 23 aprile 2015 e pervenuta al Comune di Modica il 18 maggio (prot. n. 21327). Quattro mesi e nove giorni prima dello scippo perpetrato in danno del Consiglio. E’ da chiedersi se lei abbia mai letto l’interpretazione che della legge le ha dato la Corte dei conti. Certo è che il quesito è partito da Modica ed è a sua firma.

 

A questo punto occorre pure chiedersi le ragioni per cui è stata assunta la deliberazione n. 198 del 27 settembre 2016, avente ad oggetto la rimodulazione e l’adozione del Piano di riequilibrio finanziario spettanti esclusivamente al Consiglio comunale. Per altro, lei stessa si contraddice quando afferma che il Consiglio non poteva farlo perché mancava la relazione dei revisori: ma la Giunta, che tale relazione non l’aveva neppure e, in più, non era legittimata ad assumere la decisione, perché poteva farlo? Il risultato è che la delibera di giunta è nulla per incompetenza assoluta e la successiva, per così dire, «ratifica» del Consiglio si risolve nel ratificare il nulla. In atto, dunque, non può dirsi che il Piano di riequilibrio sia stato adottato: può dirsi solo che esso deve tornare indietro, ove si fosse ancora in tempo, per essere esaminato ed eventualmente adottato dal Consiglio. La città ha perso il suo tempo e chissà quanto ne perderà ancora se lei, lo dico con rispetto, si ostina nelle sue cantonate amministrative. Deve consigliarsi meglio sul piano giuridico. La sola furbizia, che è un bagliore crepuscolare d’intelligenza, non basta. Qual è il punto di vista che la Corte dei conti ha espresso su questo specifico espediente e sulla situazione finanziaria del Comune all’udienza del 9 marzo?

Risponda al prossimo Consiglio comunale.

                                                                                              Ivana Castello

                                                                      Capo del gruppo PD al Consiglio comunale

 

 

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