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RICHIESTA DI ORDINANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA
06 Mar 2017 10:54
Ai sensi della norma vigente i materiali organici spiaggiati per cause naturali, una volta separati dai rifiuti antropici (plastiche e altri materiali) non sono rifiuti. In Toscana, dove il fenomeno accade con frequenza, un provvedimento del Presidente della Regione lo ha chiarito con propria ordinanza.
L’eccezionale evento piovoso verificatosi nel territorio di Scicli nella notte fra il 22 e 23 gennaio ha provocato la piena del torrente Modica-Scicli e il conseguente spiaggiamento di svariate tonnellate di materiale trasportato dalle acque sul litorale compreso fra le frazioni marine di Donnalucata e Cava d’Aliga. Principalmente, si tratta da tronchi di alberi, di canne, di materiali antropici di varia provenienza.
A un mese e mezzo dall’evento, grazie all’azione meritoria di decine di volontari, coordinati dal Municipio di Scicli e coadiuvati a più riprese da gruppi di giovani migranti in attesa di asilo – fatto ben noto ed apprezzato presso il Ministero dell’Interno – i materiali non organici sono stati separati ed allontanati seguendo il percorso dei rifiuti di origine antropica. Rimane sulla spiaggia una enorme quantità di materiali organici e questa situazione mette a rischio l’imminente stagione turistica in una delle zone più famose e visitate della Sicilia. Inoltre, il permanere di materiale organico sulla spiaggia ha già indotto due incendi dolosi dalle conseguenze nefaste per l’ambiente e devastanti per le tasche dei cittadini.
A nostro modesto avviso, il perdurare di questa grave situazione è anche dovuto ad una interpretazione impropria del decreto legislativo 152/2016, in base alla quale le biomasse spiaggiate, e perciò anche alberi e canne, verrebbero equiparate a rifiuti da smaltire in discarica. Tuttavia, la definizione di “rifiuto” fornita dalla norma vigente esclude tale interpretazione. Infatti, “rifiuto”è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il “detentore” si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lettera a). Al “rifiuto” deve accompagnarsi il “detentore”, che è il produttore del rifiuto o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183 comma 1 lettera h).
Ma nel “caso Scicli” non vi è alcun “detentore” che si disfa del materiale organico, che infatti è pervenuto sulle spiagge per cause del tutto naturali (piogge e piena dei torrenti). Manca, cioè, uno dei presupposti essenziali per definire “rifiuto” tale materiale. E se il “detentore” fosse chi ha ora il possesso del materiale spiaggiato, spetterebbe a tale ente decidere se considerare o meno tale materiale come rifiuto o come risorsa. E tutti comprendono bene che il materiale organico spiaggiato per cause naturali è tutt’altro che un rifiuto, ma costituisce una grande risorsa, della quale non approfittare duplicherebbe il danno arrecato, aggiungendovi anche la beffa dei costi improponibili per il suo trasporto in discarica.
Tuttavia, qualcuno obietta che alberi e canne, essendo mischiati con materiali antropici (plastiche e altro) che sono sicuramente “rifiuti”, divengono anch’essi rifiuti (“rifiuti urbani”, ovvero rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua – art. 184 comma 2 lettera d).
Così però non è. E se così fosse, il lavoro svolto da decine di volontari che hanno separato i materiali antropici dai materiali organici sarebbe è stato inutile se non addirittura illegale. E invece è stata una operazione legale, utilissima e altamente meritoria! Infatti, la norma esclude la “cernita” dalle attività di gestione dei rifiuti: Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati. (Art. 183 comma 1 lettera n , così come modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)
Dunque, la norma consente di separare sul posto le biomasse – nel nostro caso alberi e canne – dai rifiuti antropici e depositarle in aree vicine per destinarle agli usi propri delle biomasse, come il compostaggio previa triturazione, oppure ancora per utilizzarle come materiale idoneo a stabilizzare le dune, così come si fa con altre biomasse spiaggiate a causa delle mareggiate, come l’alga posidonia.
D’altra parte, la stessa norma mette sulle stesso piano le mareggiate e le piene dei fiumi portando alla conclusione che le biomasse portate da questi eventi meteorici debbano essere trattate allo stesso modo (art. 183 comma 1 lettera n).
A questa conclusione è giunta la Regione Toscana che molto più frequentemente della Sicilia è sottoposta a queste situazioni. Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 2 del 13 Aprile 2015 la Regione Toscana, a seguito delle valutazioni dell’ARPAT e con parere del Direttore Generale dell’ISPRA, ha disposto che la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, non si configura come attività di gestione dei rifiuti e che il legname spiaggiato a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici, sottoposto ad una preliminare operazione di cernita, porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che non è un rifiuto, ma una risorsa.
Dunque, la cernita dei materiali spiaggiati eseguita con numerose giornate di lavoro di cittadini volontari e con l’intervento del Municipio di Scicli è stata non solo una operazione legale e altamente meritoria, ma ha fornito la premessa indispensabile per risolvere una situazione che invece e inopinatamente sta divenendo ingovernabile. Quanto fatto nel territorio di Scicli potrà in ogni caso giovare come caso pilota di un evento meteorico che l’andamento pluviometrico degli ultimi anni potrebbe replicare, sia pure – auspichiamo – in scala ridotta.
Concludendo, per tutte le superiori ragioni, oltre ad altre che lo stesso destinatario della richiesta riterrà di voler evidenziare, CHIEDIAMO al PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ROSARIO CROCETTA l’emanazione di una ordinanza che sulla base dell’art. 183 comma 1 lettera n, così come modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014 e di tutte le ulteriori eventuali norme di appoggio al caso in questione, qualifichi come beni, e non rifiuti, il legname e le canne pervenute sulla spiaggia per cause naturali e già separate in loco dai rifiuti non organici.
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