NUOVE REGOLAMENTAZIONI IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO

Alla Vigilia del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale della violenza sulle Donne , la Reggente dell’Ugl Ragusa, Gianna Dimartino,  informa su una positiva novità   sancita in questi giorni dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 23286/2016, con la quale ha dettato  nuove regole necessarie per dimostrare eventuali molestie sessuali sul luogo di lavoro, stabilendo l’illegittimità, perché discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in questione che, così come denunciato anche da altre dipendenti, ha riferito di essere stata oggetto di molestie da parte del datore di lavoro e che è stata licenziata per “ritorsione” e  per non aver “acconsentito”.    

Questo sta a significare che  in presenza di plurime deposizioni , scatta l’inversione probatoria a carico del datore ex art. d.lgs.  198/2006. In pratica,  se la denuncia arriva da più di un  o  una dipendente, sarà il molestatore sessuale sul luogo di lavoro seriale a dover fornire la prova dell’insussistenza della discriminazione in caso di licenziamento del lavoratore o lavoratrice molestati, che altrimenti verrà ritenuto illegittimo.

Tuttavia va segnalato che la stessa Cassazione sottolinea che: L’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni, espressamente prevista in via generale dall’art. 26  dello stesso D.lgs., poco si presta, per mancanza del trattamento differenziale, a riflettersi anche sul piano della ripartizione dell’onere della prova. Ora, qualsiasi giudizio di diversità/uguaglianza fra due gruppi di persone in rapporto ad un determinato standard di misura è pur sempre un giudizio ternario, in cui il” tertium comparationis “è dato dal (diverso od uguale) trattamento ricevuto dai due gruppi. Le discriminazioni (di varia natura) ben possono agevolmente emergere dal “tertium comparationis” costituito dal trattamento positivamente praticato rispetto ad altre categorie di lavoratori”.

Nel caso in esame della Corte, la situazione era ulteriormente aggravata da un continuo turnover di giovani dipendenti assunte dal datore di lavoro che si dimettevano senza apparenti ragioni. La Corte ha quindi respinto il ricorso presentato dall’imprenditore accusato di essere un molestatore seriale da parte delle proprie dipendenti, confermando la condanna al risarcimento e alla reintegrazione della donna nel posto di lavoro. Ed ancora sottolinea Gianna Dimartino – “Il nostro sindacato UGL manifesta giornalmente  il suo impegno costante nel contrastare le violenze e le discriminazioni che subiscono le Donne nei posti di lavoro, dove spesso regnano precarietà, bassi salari, mobbing,discriminazione,licenziamenti. La violenza sulle donne purtroppo si consuma non solo fisicamente, ma anche  sotto diverse forme, anche in forma immateriale e  psicologica,  soprattutto nei posti  di lavoro,  ed è per questo che  noi  lottiamo  sempre per la   tutela dei  diritti  delle Donne, a cominciare dall’ingresso nel Mercato del lavoro, per poi passare ai contratti,alla retribuzione, ai congedi, all’applicazione di strumenti di Conciliazione, all’assistenza, al sistema pensionistico”.

 

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it