IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

 

         Il legittimo impedimento, prima dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2010 n. 51, era disciplinato dai seguenti articoli del codice di procedura penale:

    Art. 599 – Decisioni in camera di consiglio, comma 2: “L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”

    Art. 420-ter. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore: “Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato”.

         La giurisprudenza ha stabilito poi che la prova del legittimo impedimento che impone la sospensione o il rinvio, anche d’ufficio, del dibattimento, deve essere fornita dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente od insufficiente.

         Quindi, per un cittadino disponibile a farsi processare, non ci sono problemi, in caso di impedimenti reali, ad ottenere il rinvio del processo.

         La legge di cui saremo chiamati a votare nel referendum del 12 e 13 giugno, concernente «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», è stata approvata dalla Camera e, grazie a due voti di fiducia, dal Senato, e prevede il rinvio dei processi per il presidente del Consiglio e i ministri ogni volta lo richiedano. Sempre che la richiesta di legittimo impedimento sia motivata dal «concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti», «delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo».

Secondo il comma 4 dell’articolo 1, il rinvio può essere anche continuativo, per un periodo non superiore a sei mesi. Tuttavia, nel periodo di congelamento dei processi «penali in corso in ogni fase, stato o grado», il corso della prescrizione rimane sospesa.

         La finalità ufficiale del provvedimento è di poter consentire al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla costituzione e dalla legge.

         La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della norma, con decisione del 13 gennaio 2011, ha in effetti svuotato di contenuti la norma. Ha bocciato l’idea del rinvio continuativo, per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione. Ha bocciato l’affidamento del rinvio su semplice richiesta del presidente del Consiglio o dei ministri interessati in quanto ha affermato che la valutazione è rimessa al giudice. Il che significa che l’autorità giudiziaria ha la facoltà di opporsi alla volontà dell’imputato, e imporre la prosecuzione del dibattimento.

         Il quesito referendario, nonostante la parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte, è stato ritenuto ammissibile, seppure riformulato «alla luce della sentenza della Consulta».

         A giugno i cittadini risponderanno dunque al seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante ‘disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?’». Votando «sì» la legge sul legittimo impedimento sarà cancellata, un «no» invece la confermerebbe nella sua versione attuale.

         A questo punto, considerato che la legge è effettivamente rimasta vuota di contenuti, la partita è solo politica. Si tratta di scegliere, assieme ai referendum sull’acqua e sul nucleare, tra una politica seria in difesa degli interessi dei cittadini e una politica che fa gli interessi personali ed economici di pochi. Per questo abbiamo il diritto e il dovere di andare a votare e di scegliere. Andiamo a votare e non facciamoci espropriare i nostri diritti!

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