L’ABBAIO DISTURBA? NE SIAMO SICURI?

“Non può essere condannato il padrone del cane che, con il latrato durante le ore diurne e notturne, disturba solo un vicino: il rumore deve avere una diffusività tale che infastidisca un numero indeterminato di persone.”
Con questa frase la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che condannava invece il proprietario di un cane che disturbava con il proprio abbaio un vicino.
A Foggia l’iniziale condanna ai sensi dell’art.659 del Codice Penale è stata assolutamente ribaltata dalla Suprema Corte. E’ stato rimarcato che non basta che un solo vicino denunci i rumori molesti; tali rumori devono essere tali da “avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.
Dalla  verifica effettuata nessuno degli altri vicini si lamentava di fastidio arrecato da tali abbai nè dal cane stesso.
Sentenza annullata e parere della Cassazione che farà discutere e fa già comunque riflettere: via i cani dalle antipatie o dagli astii personali tra i vicini.

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