ARTICOLATA INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE IVANA CASTELLO

Come è noto il Comune di Modica ha ottenuto, dalla Cassa Depositi e Prestiti, un mutuo di poco più di 40 milioni di euro per l’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012. L’estinzione dei debiti va compiuta rispettando criteri e adempimenti chiaramente definiti nel D.L. n. 35/2013, di poi convertito nella legge n. 64/2013. In linea di massima occorre identificare i creditori di importi certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, tra cui rientrano anche i singoli professionisti, presentare istanza di mutuo alla Cassa Depositi e prestiti e, infine, a concessione avvenuta, se l’importo conseguito, come quasi sempre, non permette di saldare tutti i debiti, si dovrà procedere ai pagamenti in base all’anzianità di essi. E’ noto che il Governo, per reperire le somme necessarie all’attuazione di tale mastodontico disegno, è stato autorizzato ad emettere titoli di Stato sino a complessivi 40 miliardi di euro, 20 per il 2013 e 20 per il 2014.

Il primo passo da compiere, che ormai il Comune ha compiuto, è quello relativo alla certificazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012.

Premesso che ogni riferimento normativo privo di fonte esplicita va riferito alla legge n. 64/2013, mi domando e le domando:

 

1) l’articolo 6, comma 3, della predetta legge n. 64 stabilisce che il piano dei pagamenti sottoposti al Mef per la concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e prestiti sia pubblicato nel sito del Comune, aggregandone gli importi per classi di debito. E’ stato pubblicato? Quali sono le sue classi di debito? Posso averne copia?

2) l’articolo 6, comma 9, limitatamente ai debiti pagati con la prima tranche di 20 milioni, prevedeva che il dirigente responsabile dell’Ufficio competente comunicasse al creditore, anche a mezzo posta elettronica, entro il 30 giugno 2013, l’importo del debito e la data entro cui si progettava di pagarlo. La mancata comunicazione, dice la norma, rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio. E’ stato compiuto tale adempimento? Posso avere contezza e visione delle relative comunicazioni?

 

3) l’articolo 6, comma 9, stabilisce che il Comune ha l’obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet, entro il 5 luglio 2013, l’elenco completo dei debiti e, suppongo, dei relativi creditori, ordinati cronologicamente per data di fattura o di ricezione della domanda di pagamento. L’elenco va pubblicato dopo che è avvenuta la comunicazione di cui al precedente punto 2. La eventuale mancata pubblicazione rileva nella valutazione finale dei dirigenti competenti e comporta responsabilità, anche disciplinare, ai sensi del decreto legislativo 165/2001. Il dirigente responsabile va, inoltre, secondo lo stesso nono comma, assoggettati ad una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;

4) l’articolo 6, comma 1, prevede che i pagamenti siano effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra essi, a quelli cronologicamente più vecchi. Il Comune ha proceduto ai pagamenti nel rispetto di questo criterio o, in taluni casi, se ne è allontanato? Se se ne è allontanato, quali ragionamenti lo hanno indotto a farlo? Desidero, altresì, che le modalità di pagamento siano oggetto di una discussione aperta a tutto il Consiglio comunale. Qualcuno ha chiesto che se ne discutesse in Commissione Bilancio e ciò mi sta bene; considerato, però, che una discussione in Consiglio assicura la partecipazione di molti cittadini interessati al tema, non vedo ragioni perché, oltre alla discussione -diciamola riservata- in Commissione, non si possa affrontare il tema anche in Consiglio;

5) l’articolo 1 prevede, al comma 14, che ogni Comune, entro un mese dal ricevimento (nell’articolo si parla di «erogazione») della prima tranche di mutuo, per prima tranche s’intendono i primi venti milioni, provvede all’immediata estinzione dei debiti. Ciò significa che l’Amministrazione avrebbe dovuto già spendere, integralmente, i 40 milioni ricevuti. La domanda è: il Comune ha già estinto tutti i debiti preventivati? E l’estinzione dei debiti è avvenuta rispettando il termine di trenta giorni fissato imperativamente dalla legge? Agli stessi articolo e comma, infine, si prevede che il responsabile finanziario del Comune (o altra persona delegata) fornisca formale certificazione, alla Cassa Depositi e Prestiti, dei pagamenti avvenuti. Tale certificazione è stata rilasciata? Posso averne copia? Ove non fossero stati rispettati i termini prescritti dalla legge, posso conoscere le ragioni della violazione? Entro quanto tempo l’Amministrazione intende porsi in regola coi pagamenti? Ciò, per altri aspetti, significa: entro quanto tempo intende rendere conto della destinazione del mutuo contratto all’intero Consiglio comunale? E’ chiaro, infatti, che se il Consiglio viene a conoscenza di una o più irregolarità nella gestione del mutuo, esso medesimo viene coinvolto nelle responsabilità della violazione, quanto meno per acquiescenza o per omissione di controllo. In questo contesto è importante, per le valutazioni che possono discenderne, che il tema sia apertamente trattato in Consiglio;

6) storicamente abbiamo assistito ad una sequenza di decisioni che sembrano contraddittorie. Il 3 giugno 2013 sono arrivati i primi 20 milioni (per esattezza: 20.145.196,41) ed una comunicazione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, secondo cui la tranche finale, anch’essa di poco più di venti milioni (20.145.196,41), sarebbe arrivata nel 2014. L’amministrazione aveva, come già detto, tempi contingentati per i pagamenti. Invece è accaduto che i primi venti milioni non sono stati erogati tutti e, prima di averne terminato la somministrazione, è stato chiesto di anticipare la seconda tranche al 2013. Mi domando e le domando:

–  sono stati pagati tutti i debiti previsti per la prima tranche?

– è stato rispettato l’elenco depositato al Mef o ci sono differenze?

– quali transazioni sono state compiute e con quale guadagno da parte dell’Amministrazione?

– un consigliere può chiedere e ricevere l’elenco dei creditori che si prevedevano di pagare con la prima tranche nonché l’elenco dei creditori effettivamente pagati? Temete di diffondere un dato sensibile?

– sono stati pagati, con i fondi della prima tranche, somme e creditori non previsti in elenco?

– è possibile avere copia dell’elenco dei creditori che restavano da pagare con la seconda tranche?

– quali di essi e per quali somme sono stati pagati?

– qual è l’odierna somma residuale, tra prima e seconda tranche?

– chi sono e per quali importi i creditori ancora a pagare?

– perché i creditori residuali, nonostante la disponibilità dei fondi, non sono stati ancora pagati?

Se in alcuna delle risposte a queste domande temesse di diffondere dati sensibili -dico nella discussione pubblica in Consiglio- può sempre rispondermi per iscritto;

7) l’articolo 1, comma 14, della legge 64/2013, statuisce:

«14. All’atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale, ovvero [da] altra persona formalmente indicata dall’ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili.»

Mi domando e le domando: il responsabile finanziario ha provveduto a fornire alla Cassa depositi e prestiti la richiesta certificazione formale dell’avvenuto pagamento a ciascuno dei creditori soddisfatti? Che tipo di formale certificazione ha fornito? Ne posso avere copia? Che tipo di formale certificazione ha fornito per quanto attiene alle registrazioni contabili? Desidero ricevere le registrazioni contabili esitate alla Cassa Depositi e prestiti. Ove non le fossero state trasmesse, com’è probabile, chiedo di avere copia autenticata e protocollata delle registrazioni contabili dei pagamenti nominativi effettuati;

8) la somma di 30.823.546,96 euro, pubblicata nel sito ufficiale del Comune  intercetta il totale dei debiti che si dovevano pagare al 31 dicembre 2012 o ne intercetta una parte? E se ne intercetta una parte, quali sono le difficoltà insorte per il pagamento della parte residuale? Non le chiedo qual è l’importo residuale, perché glielo ho già chiesto in precedenza.

9) l’articolo 1, comma 13 bis, statuisce:

«Gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, (…) devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e` rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»

Ciò significa, in altri termini, che ultimati i pagamenti dei debiti, la somma residua, se ve n’è una, va restituita alla prima rata di pagamento del mutuo. La data di restituzione della prima rata è fissata al 31 maggio 2014 (Contratto di anticipazione, articolo 3). Ciò, e mi riferisco ad una recente dichiarazione pubblica dell’Assessore al bilancio, non significa che il Comune possa protrarre i pagamenti sino al 30 maggio 2014. Il pagamento dei debiti rispetto ai trenta giorni fissati all’articolo 1, comma 14, è perentorio:

«14. All’atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale, ovvero (…) altra persona formalmente indicata dall’ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (…) formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili.».

L’eventuale ritardo è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile (art. 6, comma 10).

Adempimenti e relative scadenze

Fase amministrativa

Data

Estinzione debiti: data

Restituzione residui

Arrivo 1a tranche

3. 6. 2013

3 luglio 2013

31 maggio 2014

Arrivo 2a tranche

3. 11. 2013

3 dicembre 2013

 

 

 

Chiedo che i quesiti siano discussi al primo Consiglio utile.