Proviamo a fare un po’ di chiarezza circa le modalità di trasporto di FIDO in automobile. Cosa dice la normativa? Il Codice della strada parla di “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore” all’articolo 169, fissando come punto cardine che ‘In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida’.
In numero non superiore ad 1 (uno) deve restare fermo il concetto di trasporto vietato ‘in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida’.
Se si trasporta più di un cane bisogna avere dura di tenerli in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Attenzione, però, a non fare confusione parlando di ‘analogo mezzo idoneo’. Apposito parere è stato difatti recentemente rilasciato dal Ministero dei Trasporti che ha perentoriamente escluso l’utilizzo diretto o indiretto delle cinture di sicurezza per trasportare FIDO, limitando alla rete di separazione tale definizione.