La sentenza del Giudice di Pace si riferisce a fatti accaduti nei pressi di Teramo. Un incidente d’auto dal quale, per fortuna, il cane randagio è uscito illeso ma che ha provocato ingenti danni all’autovettura per l’urto (che, per fortuna è stato solo marginale in quanto chi conduceva il mezzo era riuscito a scansare quasi del tutto il cane). Il Comune aveva anche chiamato in causa l’ASP competente per territorio, ma il Giudice di Pace non ha avuto dubbi e ha condannato proprio l’Amministrazione Comunale in quanto la stessa, in base alla “norma di cui all’articolo 2043 cc, atteso che ai sensi della legge quadro numero 281 del 1991 e della legge regionale numero 47 del 2013, in tema di animali da affezione e prevenzione del randagismo, è tenuta al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio.” Il Giudice specifica che “non è sufficiente che il controllo si esplichi in un’omissione(mancato intervento per mancata denuncia circa la presenza del randagio) ma al fine di escludere ogni responsabilità si richiede una condotta attiva particolarmente qualificata tesa all’assolvimento del relativo compito di prevenzione. Ne consegue che il Comune è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti in caso di incidente con randagio atteso, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto e al dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza. In relazione alla Regione Abruzzo la legge regionale numero 47 del 2013 demanda al Comune tale attività preventiva in quanto titolare della funzione di vigilanza e controllo del territorio, mentre alla Asl viene devoluto il compito esecutivo della cattura dell’animale randagio dietro segnalazione dell’autorità locale” (fonte Il Cento ed.Teramo)
Ogni Regione ha le proprie leggi regionali in materia, ma di sicuro questa sentenza farà parlare.