DUBBI SULL’UTILIZZO DELLO STREET CONTROL

 

“Chiediamo all’assessore alla polizia locale e all’intera Giunta municipale se è vero che rischiano di risultare nulle buona parte delle multe realizzate con lo Street control, soprattutto quelle elevate senza che sia stato individuato e fermato subito il trasgressore per comminargli la sanzione”. E’ quanto rilevano i consiglieri comunali del Pd, Mario D’Asta e Mario Chiavola, dopo avere preso atto di una serie di pareri firmati dal ministero dei Trasporti. “C’è il rischio – spiegano i due consiglieri – che buona parte, se non tutte, le multe per divieto di sosta comminate grazie allo Street control possano essere annullate”. Alla luce dell’articolo 201, comma 1 bis, lett. d), del nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992), le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. “Ciò premesso – continuano i due consiglieri – si osserva che i sistemi di videosorveglianza, mentre possono essere idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia e pertanto non risulterebbe giustificata la contestazione non immediata”. Il ministero dei Trasporti, con nota protocollata 2291 che fa riferimento all’oggetto, vale a dire contestazione degli illeciti amministrativi per infrazioni al Codice della Strada in materia di sosta vietata, richiama l’art. 201, comma 1 bis del Codice della strada, secondo il quale: “Le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”. “Il verbale può, cioè – spiegano D’Asta e Chiavola – essere inviato a casa del proprietario del mezzo se, al momento dell’accertamento, non c’è il trasgressore (contestazione differita dell’infrazione). Se invece il guidatore c’è, allora la contestazione è immediata ed il verbale viene consegnato subito nelle mani dell’automobilista”. La nota del ministero precisa inoltre che: “Tali sistemi di videosorveglianza, mentre possono essere idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non risultano idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia e pertanto non risulterebbe giustificata la contestazione non immediata”. “Quindi – spiegano ancora D’Asta e Chiavola – lo Street control dimostra l’infrazione per sosta in doppia fila, ma non dimostra l’assenza del trasgressore, che può essere accertata solo dai vigili. Quindi, la contestazione non immediata (differita, con multa a casa) non è giustificata, non è valida se il vigile non ha individuato immediatamente il trasgressore. Non basterebbe, quindi, la foto che l’operatore dello Street Control esegue anche al posto guida vuoto. Sarà pure un parere non vincolante ma quelle del ministero sono parole “pesantissime”. A cosa serve tutta questa tecnologia, se il tempo guadagnato con lo Street control, viene perso per la ricerca del trasgressore? Soprattutto nel momento in cui il trasgressore, rivolgendosi al giudice di pace, potrebbe averla vinta? Siamo pronti a predisporre una interrogazione formale, se non ci saranno date spiegazioni immediate in aula, sull’utilizzo dello Street control”.