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Giudice non convalida trattenimento migrante egiziano disposto da questore di Ragusa
04 Gen 2025 22:42
L’Egitto non e’ in termini assoluti un Paese sicuro, e quindi il trattenimento di un cittadino egiziano disposto dal questore di Ragusa, Marco Giambra, non puo’ essere convalidato. La decisione e’ stata assunta in data odierna dal giudice designato alla convalida, presso il Tribunale di Catania, sezione Immigrazione, Rosario Maria Annibale Cupri. Per il cittadino egiziano e’ stato quindi disposto l’immediato rilascio a seguito della non convalida del trattenimento. Il cittadino egiziano, un uomo di 30 anni, aveva fatto domanda di riconoscimento di protezione internazionale al suo ingresso in Italia, a Pozzallo. Il caso riguarda la definizione del cosiddetto “Paese sicuro” sulla quale si e’ recentemente pronunciata la Suprema corte di Cassazione.
La questura di Ragusa nel richiedere la convalida del trattenimento del cittadino egiziano, ha prodotto il documento con il quale “il presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa del 2/1/2025 con cui ha disposto l’applicazione all’istanza di protezione internazionale del richiedente della procedura accelerata di frontiera di cui all’art.28 bis comma 2 lettera b-bis del decreto legislativo n.25/2008 che costituisce titolo per il trattenimento ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs 142/2015”.
“PER CASSAZIONE RESTA POTERE-DOVERE GIUDICE ORDINARIO”
Il giudice Cupri, nella sua disamina, pone accento sul recente pronunciamento della Suprema corte di Cassazione che con ordinanza interlocutoria (Cass. 30/12/2024, n. 34898) “ha affermato il principio secondo cui il giudice ordinario ha il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimita’ della designazione da parte dell’autorita’ governativa di un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove tale designazione ‘contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia, anche tenendo conto delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32, aggiornate al momento della decisione'”.
Il giudice argomenta la sua decisione di non convalida del trattenimento aggiungendo: “Sul punto la Suprema Corte si esprime chiaramente laddove afferma che: ‘La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale, cioe’, non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro.
Qualora le fonti provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti, contemplate nell’art. 37 della direttiva 2013/32, rendano manifestamente evidente la presenza di persecuzioni con carattere generalizzato, endemico e costante, il giudice potra’ ritenere la designazione come sicuro del paese di origine illegittima perche’ in evidente contrasto con la normativa europea. Il giudice, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettivita’ del diritto fondamentale alla liberta’ personale, non si sostituisce, in tal caso, nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma e’ chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimita’ della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento’ (paragrafo 17.3)'”.
“MOLTE CRITICITA’ NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI”
Ne seguono tutti gli elementi contenuti nelle cosiddette Coi – Country of origin information – del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: sono state rilevate molte criticita’ nel rispetto dei diritti umani, non richiamate nel decreto legge 158/24 e in cui si segnalano numerose criticita’ in Egitto e che riguardano in sintesi il fatto che si pratichi la pena di morte (“Secondo il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo nel 2022, le esecuzioni in Egitto nel 2022 sarebbero diminuite rispetto al 2021 (da 83 a 24), ma le condanne a morte sarebbero aumentate rispetto al 2021, da 356 a 538”). Altre criticita’ risultano evidenti nella liberta’ personale, di parola e di stampa (“detenzioni arbitrarie, arresti senza mandato da parte delle forze di polizia egiziane”). Viene citato anche il Comitato sulla tortura delle Nazioni unite che “esprime preoccupazione per il fatto che la legislazione anti-terrorismo contenga definizioni molto vaghe delle fattispecie legate al terrorismo, che sono usate per ‘mettere a tacere’ i critici del governo.
Viene espressa anche preoccupazione per denunce di arresti arbitrari, detenzioni illegali, maltrattamenti, sparizioni forzate, mancanza di garanzie processuali e del giusto processo. Si richiama il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite che riferisce che le leggi penali sono utilizzate per reprimere l’attivita’ degli utenti dei social media percepiti come critici nei confronti del regime e per criminalizzare attivita’ connotate come ‘violazione della morale pubblica’ e ‘minaccia dei valori familiari'”.
DISCRIMINAZIONI, STUPRI E VIOLENZE
E poi compressione del diritto all’equo processo, “sono stati segnalati episodi di violazioni, in particolare nei confronti di avvocati per i diritti umani, attivisti per la difesa dei diritti, giornalisti e politici di opposizione. E’ inoltre frequente anche il ricorso a tribunali militari, i cui poteri sono stati estesi da ultimo nel gennaio 2024”, “episodi di discriminazione verso le minoranze religiose” e ancora “il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite segnala che la violenza domestica, compreso lo stupro coniugale, non e’ ancora esplicitamente criminalizzata nella legislazione nazionale e il codice penale consente clemenza per i cosiddetti ‘crimini d’onore” e “nella realta’, i comportamenti omosessuali o le unioni tra persone dello stesso sesso spesso sono perseguiti dalle autorita’ di polizia, sulla base di accuse di ‘dissolutezza’, ‘prostituzione’ o ‘violazione dei valori della famiglia’”.
“IL GIUDICE E’ TENUTO A OPERARE VERIFICHE SU DESIGNAZIONE”
La conclusione che ne consegue e’ che “facendo applicazione dei superiori principi, il giudice e’ tenuto ad operare una verifica di compatibilita’ della designazione con norme ad effetto diretto dell’Ue e tale verifica nel caso in esame non puo’ che essere negativa e cio’ tenuto conto delle Coi relative all’Egitto lette in relazione a principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di Cassazione”. Nella sostanza, “nell’affermare il principio secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro puo’ essere effettuata con eccezioni di carattere personale, pone una condizione a tale valutazione e cioe’ che ‘la presenza di eccezioni soggettive tanto estese nel numero, accompagnata da persecuzioni e menomazioni generalizzate ed endemiche, non incida, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto'” – ricorda ancora Cupri. Per il giudice del Tribunale di Catania, “la valutazione di sicurezza di un paese anche in presenza di eccezioni soggettive non impedisce al giudice ordinario, chiamato a valutare la legittimita’ di un trattenimento, di esaminare e verificare la sussistenza di “persecuzioni estese e generalizzate” che siano tali da superare la presunzione relativa di sicurezza che normalmente si ricollega alla designazione di Paese sicuro”.
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