Il sindaco, Ignazio Abbate, ha emesso un’ordinanza con la quale intima a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, ad effettuare il censimento degli stessi mediante l’utilizzo dell’apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso il Settore XII di questo Ente o scaricabile all’indirizzo internet http:// www.comune. modica.gov.it/node/19330.
Tale modello, debitamente compilato dal proprietario dell’immobile, dall’amministratore o dal legale rappresentante/dirigente della società/azienda proprietaria dell’immobile va trasmessa, in originale, inviata alla Struttura Territoriale competente per il territorio, A.R.P.A. di Ragusa, e per conoscenza al Comune entro il termine anzidetto.
Sarà cura del Comune trasmettere le segnalazioni pervenute all’ A.R.P.A. nel caso in cui non sia stata fatta comunicazione direttamente a questo organo competente.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente tel. 331- 3045448.
Hanno l’obbligo di ottemperare all’ ordinanza anche:
coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
coloro che, a seguito di precedente provvedimento, abbiano effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al 01/01/2013, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicare la data e il protocollo di acquisizione all’Ente);
chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta al XII Settore.
L’inosservanza dell’ordinanza sindacale prevede la sanzione amministrativa da € 2.582,20 (euro duemila cinquecento ottanta due/20) ad €5.164,57 (euro cinquemila cento sessanta quattro/57), ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4 e sarà perseguita, come per legge, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.