INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI MIGLIORE E TUMINO

I consiglieri comunali Sonia Migliore e Maurizio Tumino chiedono, in un’interrogazione, “l’immediato annullamento della determina 689 del 24 aprile del 2014, con la quale il Comune affida, ad un tecnico esterno, l’incarico di calcolare il costo  relativo al personale di 2°, 3° e 4° livello per il Servizio idrico comunale. Un atto con il quale – dichiara la consigliera comunale Sonia Migliore – non solo si profila un danno erariale, visto che l’ultimo computo metrico è stato redatto da tecnici interni al Comune, fatto che sancisce l’inesistenza dei presupposti per affidare all’esterno un tale compito (Sent. Corte dei Conti del Veneto n° 26 del 21 gennaio 2014), ma, cosa forse ancor più grave, con questa determina si discriminano ben 7 unità lavorative, di 5°, 6° e 7° livello, impegnate in questo servizio, che inspiegabilmente non vengono conteggiate nel computo metrico del costo del personale. Qual è – continua la Migliore congiuntamente al consigliere Tumino – l’intenzione dell’Amministrazione nei confronti delle suddette 7 unità lavorative? Ha deciso di licenziarli?” Alla luce di quanto premesso i due consiglieri chiedono: “l’annullamento del bando, il riaffidamento ai tecnici del Comune e naturalmente il conteggio del costo del lavoro delle 7 unità lavorative inspiegabilmente escluse”.

Le irregolarità, però, non finiscono qui. L’affidamento del Servizio idrico, infatti, è stato soggetto, negli ultimi 12 mesi, a ben 5 proroghe, mentre la sesta è in procinto di esser concessa, per un importo complessivo di ben 1.194.823,45 euro. “L’Amministrazione – si chiede la Migliore – è a conoscenza che il ricorso alla proroga per tempi più lunghi di quelli strettamente necessari rende la proroga illegittima (cfr, Avcp Deliberazione n.7/2011)? L’Amministrazione è a conoscenza che l’istituto della proroga è ammesso solo per casi che esulano dalla volontà dell’Amministrazione aggiudicatrice (d.lgs n. 163/2006) e per un periodo non superiore a 6 mesi (sentenze del Consiglio di Stato n.3391 del8.7.2008; n.6457 del 31.10.2006; art. 23 della legge 62 del 1804.2005, ecc.) e per un valore non superiore al 50% del valore originario?”. Infatti, il valore complessivo con cui fu aggiudicata la gara ammonta a €.740.608,00, quindi il valore massimo della proroga concedibile (50%) è di €.370.304,00, mentre il Comune ha concesso proroghe per un valore complessivo di €.1.194.829,45, questo traccia tutti profili per decretare l’illegittimità delle proroghe e della delibera n° 689.