Cosa molto diversa da quella cantata da Giovanni Boccaccio quando così poetava:
“io mi gitterò in questo pozzo … nel quale … niuna persona sarà che creda che altri che tu per ebrezza mi v’abbia gittata”
la guida in stato di ebrezza è un comportamento di esseri umani che, convinti di reggere l’impossibile, non resistono a neanche due cocktail e, dopo avere tirato fuori l’anima nel parcheggio del pub, discoteca o parco pubblico che sia, concludono la serata di fronte a due agenti della polizia stradale armati di etilometro e si mostrano per ciò che sono veramente.
La guida in stato di ebbrezza è, peraltro, anche un reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, di competenza del Tribunale monocratico, le cui pene, di recente sono state piuttosto inasprite.
Ciò per contrastare l’enorme numero di incidenti stradali causati dall’alcol: un incidente su quattro, infatti, si ritiene provocato dall’abuso di sostanze alcoliche. La legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore costituisce una aggravante. In caso di incidente stradale le pene previste sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato viene confiscato, a meno che non appartenga al guidatore in stato di ebbrezza; infatti se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni. Se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.
Rifiutandosi di eseguire l’accertamento si subiscono le conseguenze del caso in cui si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, ma la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.
Chiunque guidi in stato di ebbrezza può essere obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica. A chi non non esegue l’ordine del Prefetto viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
Norme più severe ancora per neopatentati e conducenti professionali. Infatti non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche:
I conducenti con età inferiore a 21 anni;
I neopatentati (per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida);
I conducenti professionali, nell’ambito della loro attività (autisti di autobus, taxi, NCC, autoarticolati, autosnodati, autocarri con massa complessiva a pieno carco superiore a 3,5 t e complessi di veicoli con massa complessiva totale superiore a 3,5 t).
Per queste categorie, in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 0,5, è prevista una sanzione da 155 a 624 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente, mentre nei casi più gravi, tasso superiore a 0,5 (sanzione aumentata di 1/3), tasso superiore a 0,8 (sanzioni aumentate da 1/3 alla metà). Inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 è prevista la revoca della patente; a tale regola non sono soggetti i neopatentati, gli autisti di taxi e NCC, per i quali tale sanzione si applica in caso di recidiva nel corso di un triennio.
Inoltre, il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di zero ma non superiore a 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del ventunesimo anno di età.
Per evitare di incorrere in tutte le sopraindicate “disgrazie” basta non eccedere con gli alcoolici. Una utilissima tabella che trovate al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_463_listaFile_itemName_3_file.pdf vi spiega le quantità di alcool da non superare in base ad età, peso, sesso, e così via.
In alternativa, l’ebrezza di cui parlava il Boccaccio non è sanzionata penalmente.