A nulla sono valsi, infatti, nella valutazione in questione, i motivi addotti dai due coniugi (di natura religiosa) a fondamento di una eventuale attenuante o scusante, stante la possibilità di raggiungere il medesimo obiettivo con modalità lecite: il diritto di asilo o la protezione riconosciuta ai rifugiati.
Col provvedimento giudiziale, ai due clandestini, è stata irrogata la misura cautelare del divieto di espatrio, con la prescrizione di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione del giudice.