Legittimi i limiti per i mandati dei sindaci. A dirlo la Corte Costituzionale

I limiti dei mandati dei sindaci, nella loro carica a capo del governo delle città in cui sono stati eletti, dettati dal decreto legge n. 7 del 29 gennaio 2024 sono legittimi. Era stata la Regione Liguria a mettere in discussione l’articolo 51 del decreto legge afferente le consultazioni elettorali presentando un ricorso alla Corte Costituzionale. Il legislatore, con quel decreto legge di inizio anno, si era pronunciato sui mandati dei sindaci: per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nessun limite ai mandati; per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è pari a tre; per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite è di due mandati consecutivi.

Dalla Regione Liguria la richiesta di estendere il limite dei tre mandati anche nei casi di elezione dei sindaci in Comuni con oltre 15.000 abitanti.

“Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei Comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizza un equo contemperamento tra i diritti ed i principi costituzionali” – scrive in un comunicato la Corte Costituzionale dichiarando non fondate le questioni poste dalla Regione Liguria. “La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi e la scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali – ribadisce la Corte Costituzionale – il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole. L’attuale art. 51, comma 2, del Testo Unico degli Enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di Comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”.

Il numero di abitanti per i Comuni della provincia di Ragusa ed i mandati possibili per i sindaci.

Capoluogo Ragusa 73.707, Vittoria 65.141, Modica 53.442, Comiso 30.092, Scicli 26.769, Pozzallo 18.900, Ispica 16.386, Santa Croce Camerina 11.155. Acate 8.360, Chiaramonte Gulfi 8.200, Giarratana 2.907, Monterosso Almo 2.753. Su Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Pozzallo ed Ispica i sindaci potranno svolgere il loro mandato solo per due turni; tre i mandati per i sindaci nei Comuni di Santa Croce Camerina, Acate e Chiaramonte Gulfi; nessun limite di mandato per i sindaci nei Comuni di Giarratana  e Monterosso Almo.

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