(continua dalla settimana precedente)
A seguito dell’applicazione del trasponder (microchip) e del contestuale inserimento dei dati nell’anagrafe degli animali d’affezione, il medico veterinario che ha effettuato le suddette operazioni rilascia un documento d’identificazione e registrazione che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Microchip e data di inserimento-Dati segnaletici dell’animale
a.Specie
b.Razza
c.Data di nascita
d.Taglia
e.Sesso
f.Mantello
g.Morsicatore
Dati anagrafici del proprietario
a.Nome e cognome
b.Codice fiscale
c.Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
Dati anagrafici del detentore:
a.Nome e cognome
b.Codice fiscale
c.Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso Inoltre il suddetto documento può riportare informazioni non obbligatorie quali:
a.Sterilizzazione
b.Profilassi vaccinale
c.Trattamento contro gli endo ed ectoparassiti
Requisiti sanitari degli animali
Gli animali devono:
•essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale;
•essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
•avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
•essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
•essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
•essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate(se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti – i gatti per FiV/FeLVRequisiti documentali
Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e
firmato da un veterinario ufficiale, attestante:
•numero di microchip e data di iscrizione nell’anagrafe regionale;
•segnalamento completo (specie, razza, genere, datadi nascita, mantello ecc.)
•le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
•l’indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
•l’indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
•l’idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico
veterinario responsabile della struttura di origine;
•l’avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
•le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.
Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.
Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto.
Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:
•Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell’articolo 169 che stabilisce “è consentito il trasporto di soli animali domestici,anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in viapermanente, devono essere autorizzati”.
•Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo
.Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, delbenessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n.1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.