Egregio Signor Sindaco,
saprà certamente che nel 2002 è stata emanata la legge regionale n. 2 che, all’articolo 2, commi 1 e 4, istituisce sanzioni per la mancata fornitura di dati o per la loro inesatta trasmissione ai Concessionari dei servizi di riscossione dei tributi e alle Amministrazioni finanziarie dello Stato. Per evitare dubbi gliene ricordo il testo:
«1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.
(…)
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l’anno successivo ai sensi dell’articolo 76 della presente legge pari all’1 per cento e l’intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.»
E’ venuta poi la legge regionale n. 17/2004 che, mediante l’articolo 16, ha modificato la normativa precedente sostituendo il comma 4 e inserendo i commi 4 bis e 5.
Essi sono:
«4. Il mancato rispetto della trimestralità dell’aggiornamento anagrafico, reiterato nell’arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento.»
«4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 76 della presente legge, nella misura del 3,5 per cento.»
«5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all’Agenzia delle entrate dell’inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L’Agenzia delle entrate trasmette al dipartimento regionale finanze e credito, l’elenco definitivo dei comuni inadempienti.»
Veniamo ora alle omissioni della sua amministrazione.
L’Assessorato regionale all’Economia le ha comunicato che il Comune di Modica non ha ottemperato per il 1°, il 2° e il 3° trimestre 2015 all’obbligo di effettuare il periodico aggiornamento anagrafico e ha diffidato l’Amministrazione a provvedere con urgenza (Lettera n. 16179/18.11.2015 dell’Assessorato regionale, iscritta nel protocollo comunale al n. 53870 del 19.11.2015).
Il Comune, dunque, è rimasto inerte.
Lo stesso Assessorato regionale è tornato a scrivere il 22 marzo 2016, prot. n. 6052, (la lettera è stata introitata dall’Amministrazione comunale lo stesso giorno e protocollata al n. 15258), per comunicare che era stato avviato il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria per il mancato aggiornamento degli archivi anagrafici.
Il 6 aprile 2016, infine, il dirigente del 4° Servizio Finanza locale ha emanato il decreto n. 30 con cui è stata determinata e applicata la sanzione. Al Comune di Modica è stata trattenuta la somma di 80.524,66 euro per non aver aggiornato e trasmesso gli archivi anagrafici.
Le domando:
– lei si è vantata di aver quasi vinto una battaglia contro gli evasori ed omette di aggiornare gli archivi anagrafici del Comune e di trasmettere i relativi dati aggiornati ai servizi che compiono la riscossione dei tributi? Non le pare che qualcuno possa pensare che lei tuteli, anziché combatterli, gli evasori?
-perché ha fatto perdere al Comune ben 80.524,66 euro pur di non aggiornare l’anagrafe?
– quali sono le ragioni obiettive del mancato aggiornamento, dal momento che la Regione gliel’avrebbe profumatamente pagato? Tra tutti i comuni della Sicilia solo due hanno avuto comminate le sanzioni: Modica e Mirabella Imbaccari.
Si discuta al primo Consiglio utile.