In merito alla risposta del Sindaco sulla nomina dell’esperto finanziario confermiamo la nostra posizione sulla possibile illegittimità e sulla inopportunità della scelta effettuata, rinviando in altra sede ogni valutazione sul tono, sulle frasi offensive e sulla consueta caduta di stile, a cui il nostro Sindaco ci sta abituando.
Sui punti evidenziati dal Sindaco respingiamo le accuse, contestiamo le sue interpretazioni approssimative e superficiali e precisiamo:
– il Sindaco si contraddice quando polemizza sulle competenze interne riferendosi alla necessità di avere un “ .. responsabile finanziario .. “, mentre la determina di incarico testualmente stabilisce che l’incarico “ .. consisterà in una attività di consulenza …. e ciò mediante esame di atti ed espressioni e/o di pareri e relazioni, anche attraverso ricerche; … “. Il Sindaco chiarisca se si sta facendo ricorso ad un esperto o ad un dirigente dell’Ufficio di Ragioneria e quale è il ruolo dell’Assessore con delega al Bilancio;
– il Sindaco, in ordine all’incarico, fa riferimento soltanto all’art. 14 della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il quale prevede che “ .. Il Sindaco, .. può conferire incarichi a tempo determinato .. ad esperti estranei all’amministrazione .. “, però non tiene conto delle successive disposizioni di legge tuttora in vigore:
– 1) comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: quando si fa ricorso ad esperti esterni “ .. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; “
– 2) comma 2 dell’art. 9 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma sulla Trasparenza, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 14 del 30 gennaio 2015: “ .. Non può conferirsi incarico a soggetto esterno senza avere prima proceduto alla pubblicazione, nel sito web del Comune, .. dell’avviso di conferimento incarico .. “.
– 3) comma 7 dell’art. 6 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, .. non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.”.
In materia di errori, ricordiamo al Sindaco che sulla questione esperti gli atti parlano chiaro: fino ad ora l’unico che ha fatto dietrofront è proprio il Sindaco, il quale soltanto qualche mese fa, a marzo, ha dovuto rinunciare al tentativo, già deliberato (determine del Sindaco n. 2003 e n. 2004 del 22 luglio 2014), di caricare sul bilancio comunale sessantottomila euro per un esperto di marketing e per un portavoce.