OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE

Si ritiene utile ricordare gli obblighi dei proprietari e detentori ai sensi della legge regionale n. 15/200. Riportiamo allo scopo qui di seguito fedelmente quanto trovasi in scheda anagrafica:

I proprietari o detentori dei cani iscritti all’anagrafe canina devono segnalare all’area di sanita’ pubblica veterinaria delle aziende unita’ sanitarie locali competenti per territorio:
a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell’animale;
b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza;
c) entro giorni 15 la morte dell’animale (la denuncia di morte dell’animale ai fini della cancellazione dall’anagrafe  deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario);
d) entro giorni 3 la scomparsa dell’animale;
Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) comportano una sanzione amministrativa da eur 86,00 a eur 289,00; la violazionedella prescrizioni di cui al punto d) comporta una sanzione amminista da eur 578,00 a eur 1.730,00.
E’ vietato l’abbandono dei cani, le violazioni comportano una sanzione amminista da eur 578,00 a eur 1.730,00.
I proprietari o detentori dell’animale in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilita’ al mantenimento del cane, devono richiedere al comune di essere autorizzati a consegnarlo presso i canili pubblici o privati. In caso di morte del proprietario, se gli eredi rinunciano alla proprieta’ dell’animale, il comune si fa carico del mantenimento dello stesso presso strutture pubbliche o convenzionate.
All’abbandono e’ equiparato il mancato ritiro, entro giorni 15 dal ricevimento della comandata, del cane presso il canile o altra struttura in cui trovasi ricoverato a seguito di ritrovamento o per altro motivo.

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