PRIME DIRETTIVE APPLICATIVE SUL LAVORO MINORILE

Ogni Ente locale dovrebbe applicare la legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, dotando il pro­prio territorio di un programma concreto a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Governo con gli Enti locali, si impegna a promuovere programmi contro la pover­tà e l’esclusione sociale utilizzando la legge 285 del 28 agosto 1997 e lo strumento del reddito minimo di inserimento.

Il Governo s’impegna a:

• sostenere le famiglie bisognose nel far studiare i propri figli attraverso le po­litiche di diritto allo studio, prevedendo anche detrazioni fiscali per le spese scolastiche;

• costruire con l’apporto degli enti locali, una rete di servizi – anche rilancian­do l’azione dei consultori attraverso la loro riqualificazione – che sostenga la funzione educativa della famiglia favorendo il dialogo e il reciproco aiuto tra le famiglie stesse.

• applicare le leggi in materia di lavoro minorile e rafforzare nonché coordinare gli interventi ispettivi e repressivi. In questo senso è necessaria una iniziativa mirata, straordinaria, concordata tra tutte le istituzioni a ciò deputate.

Il Tavolo di concertazione tra il Governo e le parti sociali si impegna, in conside­razione dell’interesse superiore dell’infanzia a realizzare tavoli di concertazione a livello locale per debellare ogni forma di sfruttamento della manodopera minorile.

Privilegiare l’istruzione, assicurare l’inserimento professionale mediante la for­mazione, considerando che un’esperienza di lavoro appropriata può contribuire all’obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, pro­muovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di gruppi a rischio particolarmente sensibili: queste, in sintesi, le priorità cui si ispira la nuova normativa.

La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro mino­rile, estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni.

Le nuove disposizioni si applicano, pertanto, anche all’apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio ecc. Infatti, l’art. 3 che modifica l’art. 1 della legge 977/67, nell’individuare il campo di applicazione, precisa che il Decreto si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche “speciale”, disciplinato dalle norme vigenti. È chiaro, quindi, il riferimento anche al contratto di apprendistato che l’art. 2 della legge 55/25 definisce come uno “speciale” rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista assunto alle sue dipendenze “l’insegnamento necessario”, perché possa conseguire la ca­pacità tecnica per diventare “lavoratore qualificato”.

Sono state soppresse le deroghe e esclusioni previste dalla legislazione preceden­te, sia per quanto riguarda l’età lavorativa che i settori d’impiego, con l’evidente obiettivo di assicurare una migliore tutela dei minori.