Il 6 febbraio di quest’anno il Consiglio ha approvato il «Regolamento sui controlli interni delle partecipate».
Nella bozza di regolamento era previsto che i Consiglieri potessero accedere agli atti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Volli, perché ritenevo che l’Amministrazione non avesse nulla da nascondere, proporre un emendamento all’articolo 13, quarto comma, affinché l’accesso avvenisse non entro trenta ma entro tre giorni, com’è sancito da cinque anni nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull’accesso agli atti, anche delle partecipate.
Qualcuno ha chiesto, alla Segretaria Generale, parere in merito alla proposta di emendamento e il parere è stato «non favorevole» per contrasto con l’articolo 25 della legge 241/1990, la quale fisserebbe l’accesso in non meno di trenta giorni.
L’emendamento fu bocciato con 13 voti contrari e 10 favorevoli.
Fu poi votata la proposta integrale del regolamento, con l’articolo 13, quarto comma, che prevedeva l’accesso agli atti entro 30 giorni: 16 voti favorevoli e 6 contrari. Infine il Regolamento fu pubblicato nel sito del Comune.
Durante la discussione, a tratti animata, la Segretaria Generale ha dichiarato più d’una volta, ma onestamente, l’intenzione di voler procedere all’adeguamento del termine di tre giorni previsto per l’accesso dei Consiglieri agli atti comunali. Anche questo sarebbe stato dilatato da tre a trenta giorni.
Non nascondo che il nuovo Regolamento e le intenzioni di modificare quello del 2010 mi hanno impensierito non poco. Anche perché penso che coloro che hanno votato contro l’emendamento l’abbiano fatto in buona fede, fuorviati dall’addotta illegittimità della mia proposta. Penso che tutti i consiglieri siano stati eletti come me e, come me, debbano dare una risposta agli elettori. E per dare delle risposte devono lavorare; e non si può lavorare senza visionare i documenti dell’Amministrazione e controllarne le decisioni. E non penso che il Signor Sindaco abbia cose da nascondere, sicché dovrebbe essere lui per primo a chiedere e ad assecondare tali controlli. La mia condizione è quella di chi vuol fare il proprio dovere e le è impedito. Ora capisco perché l’amministrazione pubblica infiora un fallimento dietro l’altro: perché la cosa pubblica è considerata come cosa propria e si amministra fuori dalle leggi. Nel caso di specie siamo stati indotti ad approvare un regolamento, non in malafede, lo dico fuori dai denti, ma fuori dalle leggi. E dobbiamo domandarci perché ciò sia avvenuto. Per permettere ai governanti che cosa? Che cos’hanno questi governanti da nascondere, al punto che allungano l’accesso agli atti da tre a trenta giorni?
La mia posizione, in breve, vuol essere un invito alla trasparenza e al rispetto delle leggi.
Questo è un momento, deve capire il Sindaco, in cui si premiano la trasparenza, la democrazia e il riassetto delle finanze.
Ritenni, per ciò, indispendabile presentare ricorso al Tar di Catania.
Il Tar mi ha dato ragione e non in via interlocutoria o, come tecnicamente si dice, in via precauzionale, ma con Sentenza di merito.
Della Sentenza desidero evidenziare gli effetti immediati e alcuni utili concetti.
Gli effetti immediati sono sei:
– il regolamento che fu approvato è stato annullato. In questo momento non esiste;
– la mia proposta di emendamento non è mai stata bocciata; o meglio: è stata bocciata per errore e il Tar ha annullato la votazione;
– il regolamento potrà essere riproposto, va rivisitato e corretto all’articolo 13, quarto comma;
– il termine di 30 giorni fissato in regolamento per l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri, è stato dichiarato incompatibile col concreto esercizio del mandato elettorale;
– il Comune è stato condannato a rifondere le spese sostenute dalla sottoscritta;
– la Segretaria Generale è stata estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Oltre alle decisioni di cui ho detto il Tar ha precisato alcuni concetti essenziali:
-il Consigliere comunale ha il diritto-dovere di controllare ciò che la Giunta e il sindaco fanno nell’attività di governo della città;
– nell’esercizio del suo mandato il Consigliere non ha alcun obbligo di motivare le proprie richieste d’accesso; diversamente si dovrebbe ammettere che egli, incaricato dal Popolo, possa essere sottoposto al controllo dell’Amministrazione;
– in base al mandato, il Consigliere ha diritto di accedere a tutti gli uffici, comunali e paracomunali;
– l’accesso ai documenti deve avvenire entro tempi celeri compatibili col concreto espletamento del mandato. Il tempo di 30 giorni sostenuto dal Sindaco e dalla Segretaria Generale è stato dichiarato troppo lungo.